Reati in materia di igiene della produzione e vendita delle sostanze alimentari: dal colpo di spugna previsto per il 26 marzo al dietro front del Governo

 

 

La legge n. 283 del 1962 contiene la disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari.

Il D.Lgs. n. 27 del 2021, che sarebbe dovuto entrare in vigore a partire dal 26 marzo, prevedeva l’abrogazione sia della maggior parte delle contravvenzioni igienico-sanitarie (artt. 5, 6, 12, 12bis), sia degli illeciti amministrativi previsti dalla legge in questione, i quali puniscono le condotte di impiego, vendita, somministrazione o introduzione di sostanze alimentari contaminate, in stato di degrado o cattiva conservazione, o comunque non conformi ai requisiti di legge.

Sarebbero sopravvissute solo alcune norme, tra le quali l’art. 10, che punisce con l’ammenda da € 309 a € 7.746 chiunque produce, vende o comunque mette in commercio sostanze alimentari o carta od imballaggi destinati specificatamente ad involgere le sostanze stesse, nonché oggetti d’uso personale e domestico, colorati con colori non autorizzati.

L’abrogazione di quasi tutta la normativa punitiva in materia di sicurezza agroalimentare, ad oggi vigente, rappresentava una conseguenza del relativo adeguamento al Regolamento europeo n. 625 del 2017 in materia di igiene e alimenti, e avrebbe comportato la cessazione dell’esecuzione delle condanne e dei relativi effetti penali, in base al principio di cui all’art. 2 del codice penale.

Fin da subito si sono manifestate forti perplessità, sia rispetto al vero e proprio vuoto di tutela, che si sarebbe creato con la citata abrogazione, e che di certo non rientrava nell’obiettivo di armonizzazione della normativa comunitaria, sia rispetto all’opposta direzione in cui sta ad oggi andando la Camera dei deputati con il disegno di legge n. 2427, rubricato “Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari”. Quest’ultimo ha, infatti, l’obiettivo di: 1. rielaborare e rafforzare il sistema sanzionatorio delle condotte contro la salute pubblica, l’industria e il commercio, prevedendo, tra l’altro, l’inserimento di nuove fattispecie delittuose, a tutela anticipata, proprio nella legge n. 238/196, in modo da adeguare la disciplina punitiva al cambiamento del sistema di produzione, trasformazione e vendita di beni alimentari; 2. individuare strumenti idonei a contrastare fenomeni particolarmente gravi di frode alimentare, che si manifestano attraverso condotte illecite svolte in forma stabile e organizzata nell’ambito delle attività d’impresa, divenute ormai, nella dimensione allargata degli scambi commerciali, il principale referente criminologico.

Sullo sfondo, un mercato, quale è quello alimentare, che, soprattutto alla luce dell’aumento delle frodi registrato nel periodo pandemico, richiede maggiori controlli.

La frode alimentare, infatti, rappresenta oggi un grave danno a discapito del consumatore, ma anche un danno economico per l’intero Paese. La produzione e commercializzazione di alimenti non conformi alle normative vigenti, che subiscono alterazioni lungo il processo produttivo o che si fregiano di marchi di qualità senza diritto, sono infatti più numerosi di quanto si possa immaginare.

Tra gli alimenti soggetti a frode gli olii e i grassi, i prodotti ittici e a base di pesce, la carne e i prodotti a base di carne, il latte e i prodotti lattiero-caseari rappresentano la quota maggioritaria. La contraffazione del Made in Italy, con un patrimonio agroalimentare italiano unico al mondo per qualità e varietà, è molto diffusa.

La nostra cultura gastronomica e i prodotti agroalimentari italiani sono famosi e apprezzati dai consumatori di tutto il mondo e, a causa di questa popolarità, negli anni si è sviluppata un’economia parallela che, togliendo quote di mercato ai prodotti protetti, provoca danni incalcolabili alle aziende italiane. Ribattezzano negli ultimi anni come “Italian Sounding”, con questo fenomeno assistiamo alla commercializzazione di prodotti promossi utilizzando nomi geografici, immagini e marchi che evocano l’Italia per commercializzare in realtà alimenti interamente realizzati all’estero senza alcuna familiarità con il prodotto origine della copia.

Questo tipo di contraffazione rappresenta la forma più eclatante di concorrenza sleale a danno di consumatori inconsapevoli e di aziende che vedono erodersi le loro quote di mercato internazionali.

Il fenomeno è diffuso maggiormente negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e in America latina ma è presente in altri mercati di tutto il mondo compresi i vicini Paesi europei. L’Italian Sounding arreca non solo gravissimi danni all’economia italiana ma anche all’immagine dei prodotti italiani all’estero.

Nel mondo, il valore del falso Made in Italy agroalimentare ha superato i 100 miliardi di euro con un aumento record del 70% nel corso dell’ultimo decennio. Dall’agricoltura all’allevamento, dalla distribuzione alimentare fino alla ristorazione, il volume d’affari complessivo annuale delle frodi from farm to fork è salito a quota 24,5 miliardi di euro.

Di fronte al moltiplicarsi dei casi di illeciti agroalimentari quasi due italiani su tre (65%) oggi hanno paura delle frodi e contraffazioni a tavola perché al danno economico si aggiungono ovviamente anche i rischi per la salute.

Il mercato agroalimentare è un mercato da proteggere. La depenalizzazione di alcuni tipi di reati agroalimentari non sarebbe stata accettabile. Se prima la natura penale dell’infrazione rappresentava un deterrente per numerose aziende, dal 26 marzo molti avrebbero avuto il via libera incorrendo in una semplice multa. Viste le irregolarità registrate negli ultimi anni sarebbe più corretto attendersi maggiore severità, non un addolcimento delle pene perché sarebbe stata a rischio la tutela stessa del consumatore.

Di qui, la saggia scelta del 19 marzo del Consiglio dei ministri di approvare, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della giustizia Marta Cartabia, un decreto-legge contenente “misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare”, che, come dichiarato nel relativo comunicato stampa, ha, appunto, lo scopo di evitare l’abrogazione della legge 30 aprile 1962, n. 283.

 

Piera Di Stefano, co-Founder Avvocato del Web®

Marco Vitale, co-Founder Foodchain®

 

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