CONTRAFFAZIONE IN RETE, COME TUTELARE IL PROPRIO BRAND

Un monitoraggio efficace e piuttosto rapido del proprio marchio online è indispensabile per reagire con tempestività alle eventuali violazioni

 

Sia le grandi multinazionali che le PMI hanno ormai piena consapevolezza delle straordinarie potenzialità, ma anche e soprattutto dei pericoli esponenziali dei “mercati virtuali”, e sono quindi sempre più attente alla tutela dei marchi, del brand – l’asset strategico essenziale del “Made in Italy” – del copyright e di altri diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale (PI) anche sulla Rete. Tutti gli operatori del mercato sanno che la tutela del brand rappresenta una vera e propria strategia di crescita e non nascondono preoccupazione per un fenomeno, quale quello dell’abuso/contraffazione di marchi e altri segni distintivi su website, social networks e piattaforme di e-commerce, sempre più dilagante, dato il continuo evolversi delle innovazioni tecnologiche.

In Internet la contraffazione può assumere forme peculiari e molteplici, quali – a titolo meramente esemplificativo – il cybersquatting, cioè la registrazione di nomi di dominio che inglobano marchi famosi dei quali il registrante non è titolare; l’alterazione di keyword e di tag e meta tag nel codice delle pagine web per influenzare i risultati dei motori di ricerca a favore dei siti che vendono prodotti contraffatti; utilizzo di pagine/profili Facebook i cui contenuti vengono linkati a website esterni contraffattivi di marchi.
Gli effetti negativi per le imprese sono consistenti: erosione del fatturato, contrazione dei margini di profitto, aumento dei costi dei customer service, diluizione del valore degli investimenti in comunicazione, abbassamento del valore del brand e della reputazione aziendale (fonte: dati Ministero Sviluppo Economico 2014, Daniela Mainini). Per far fronte alla crescente pervasività della vendita di prodotti contraffatti via Internet è fondamentale da parte delle imprese monitorare costantemente i propri diritti di PI on line, ma ciò molto spesso avviene con prassi che si limitano sostanzialmente a ricerche manuali sui motori o al massimo al controllo dei brand e dei prodotti tramite gli alert automatici di Google, senza grossi risultati ed in più con notevole dispendio di tempo.
Un monitoraggio efficace e piuttosto rapido del proprio brand online è in realtà offerto da strumenti automatizzati di scansione degli ambienti digitali che permettono di reagire con tempestività alle violazioni utilizzando metodologie di prevenzione, analisi e risposta elaborate su di essi. Accanto a tali strumenti tecnici preventivi e di contrasto agli illeciti perpetrati via web, vi sono quelli normativi messi a disposizione dal Garante delle Telecomunicazioni (AGCOM) nonché dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Il primo, con il “Nuovo Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazioni elettroniche” entrato in vigore il 31 marzo 2014, offre una tutela particolare per i casi in cui la contraffazione diventa pirateria digitale.
La procedura è snella e con costi contenuti. Il titolare dei diritti d’autore e/o connessi violati o un soggetto legittimato (licenziatario, associazione di gestione collettiva o di categoria) presenta l’istanza compilando un web form presente sul sito www.ddaonline.it e reperibile attraverso il sito dell’Autorità (www.agcom.it). La segnalazione dà l’impulso al procedimento nel quale è garantito il contraddittorio, in modo che possano far valere compiutamente le proprie ragioni tutti gli interessati, cioè gli internet service provider (i prestatori di servizi della società dell’informazione) e, solo se rintracciabili, i gestori di siti e pagine web, nonché i cosiddetti uploaders, vale a dire quanti caricano opere digitali in rete.
Il procedimento innanzi all’Autorità non può avviarsi se per i medesimi fatti pende già una causa giudiziaria tra gli stessi soggetti; se, invece, pende l’azione amministrativa, solo l’istante può farla cessare, agendo in sede giudiziaria. Nella comunicazione dell’avvio del procedimento sono indicate le opere digitali presumibilmente illecite, l’esposizione sommaria dei fatti e l’esito degli accertamenti svolti.
Entro 5 giorni, salvo proroghe, i resistenti possono controdedurre o adeguarsi spontaneamente alle richieste. I termini di durata del procedimento sono, tuttavia, notevolmente ridotti qualora di tratti di rimuovere dalla rete siti e contenuti che violano diritti d’autore altrui in maniera massiva. Ove si ravvisi la sussistenza di violazioni dei diritti d’autore o connessi che si realizzano sulle reti di comunicazione elettronica, i providers hanno l’obbligo di eseguire gli ordini dell’Agcom volti ad impedire o far cessare illeciti segnalati. Secondo una logica di gradualità, si potrà avere la rimozione selettiva dei contenuti indebitamente diffusi sino alla disabilitazione dell’accesso nei casi di pirateria sistematica e organizzata oppure perpetrata attraverso siti esteri o ancora, l’oscuramento del sito. L’inottemperanza agli ordini dell’Agcom entro 3 giorni comporta l’applicazione, a carico dei responsabili, di sanzioni pecuniarie che possono giungere sino ad un massimo di 258mila euro, nonché la comunicazione agli organi di Polizia Giudiziaria, considerato che la violazione del diritto d’autore costituisce illecito penale. L’Agcom, con il nuovo regolamento, mira a contrastare la diffusione illegale delle opere digitali, ma non la loro fruizione e quindi le norme non si applicano agli utenti finali che a quelle opere accedono con le modalità downloading, streaming o peer-to-peer.
Per rendere la procedura davvero risolutiva, evitando che le copie riappaiano perché trasferite sotto altri indirizzi web, è preferibile che i produttori lesi propongano un’azione congiunta per colpire definitivamente la filiera dei falsi che li danneggiano.
Ulteriore strumento di lotta al fenomeno della contraffazione web è offerto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), la quale per contrastare la diffusione attraverso le reti telematiche o di telecomunicazioni di pratiche commerciali sleali d ingannevoli limitatamente al territorio italiano e avvalendosi della Polizia Postale, ricorre all’oscuramento dei siti che offrono prodotti-clone di originali protetti da marchi e design registrato.
Nell’era degli acquisti on line, importante è anche l’istituto della sorveglianza doganale disciplinato dal Regolamento UE n. 608 del 2013, entrato in vigore il 1° gennaio 2014, in base al quale la Dogana può procedere alla distruzione di merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale senza necessità della preventiva emissione di un procedimento giudiziale di accertamento della contraffazione e soprattutto per le “piccole spedizioni” di merci contraffatte o usurpative (intendendosi per piccole spedizioni quelle postali o a mezzo di corriere espresso di massimo 3 unità o con peso lordo inferiore a 2 kg). La distruzione di tali merci viene applicata automaticamente ad ogni blocco, a condizione che il soggetto che abbia proposto la domanda di sorveglianza doganale abbia specificato di volerne usufruire e che il detentore delle merci/dichiarante non si sia espressamente opposto alla distruzione.

 

Contraffazione in Rete, come tutelare il proprio brand